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Il condominio negli edifici è una modalità di comunione regolamentata dagli artt. 1117 e ss. del codice civile.
Accanto alla proprietà “individuale”, esiste una comunione forzosa di tutti i condomini sopra alcune parti dell'edificio ( le scale, il cortile, il tetto, il suolo ecc.).
La pecularietà di questa figura sta proprio nel fatto che essa accompagna un diritto di proprietà pieno ed esclusivo del singolo condomino ad una serie di diritti e doveri che lo stesso ha in quanto comproprietario di alcuni beni.
La partecipazione, i poteri e gli obblighi sulla proprietà comune, in genere, sono proporzionali al valore della piena proprietà (millesimi) .
Se i condomini sono più di dieci è obbligatorio adottare un proprio regolamento condominiale.
Tale regolamento è facoltativo nei condomini con meno di dieci condomini.
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